Indennizzi a favore di soggetti danneggiati a seguito di somministrazioni di sangue infetto e/o suoi derivati
Le trasfusioni di sangue hanno rappresentato negli anni, e rappresentano ancora oggi, una pratica medica molto diffusa con la quale il paziente riceve del sangue tramite una “sacca” / “unità” di sangue proveniente da uno o più donatori.
Soprattutto in passato, purtroppo, le emotrasfusioni hanno rappresentato un rilevante veicolo di diffusione di virus molto pericolosi, quali l’Epatite B e C, oltreché anche l’HIV.
Lo Stato Italiano, riconoscendo la sua responsabilità morale e giuridica, oltreché sanitaria, nei casi di danni irreversibili causati da somministrazioni di sangue infetto e/o suoi derivati, prevede un indennizzo a favore del soggetto danneggiato, consistente in un assegno bimestrale (cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito), ed in un ulteriore somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale riconosciuta ai militari.
I benefici spettano altresì al coniuge che risulta contagiato, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
Inoltre, è previsto anche un assegno una tantum che può essere erogato agli aventi diritto, una sola volta, e che spetta ai soggetti che abbiano perso un congiunto a causa delle patologie contratte in discendenza di emotrasfusioni di sangue infetto e/o suoi derivati.
Diversi sono i casi risolti negli anni dallo Studio Legale Vignera in materia di indennizzi spettanti ai soggetti che abbiano contratto danni irreversibili in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto e/o suoi derivati, oltreché di indennizzi spettanti ai loro congiunti a seguito della morte del loro stretto congiunto.
In ordine a questi casi si vedano le sezioni “DICONO di NOI” e “ALTRI CASI RISOLTI”.
Indennizzi per “doppia patologia”.
Lo Stato Italiano riconosce maggiorazioni sugli indennizzi spettanti ai soggetti che abbiano contratto una “doppia patologia” a seguito di trasfusioni e somministrazione di sangue infetto e/o suoi derivati (ma anche in conseguenza di vaccinazioni o in occasione di servizio lavorativo prestato).
In particolare si ha “doppia patologia” quando a seguito dello stesso evento contagioso (emotrasfusione o altro) il soggetto viene infettato da due patologie autonome, ad esempio “Epatite C” + “Epatite B” o “Epatite C” + “HIV (AIDS)”.
Secondo quanto espresso dalla scienza medica, e senza presunzione di onniscienza, riteniamo possano rientrare nel concetto di “doppia patologia” non solo le patologie primarie quali:
- Epatite B (HBV);
- Epatite C (HCV);
- AIDS (HIV);
- Sifilide (Treponema Pallidum);
- crioglobulinemia;
- ipertensione arteriosa iatrogena;
- diabete mellito tipo II;
- artrite reumatoide;
- tiroide cronica autoimmune;
Altrettanto dicasi per ogni patologia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto.
Risarcimento danni a favore di soggetti danneggiati a seguito di somministrazioni di sangue infetto e/o suoi derivati.
Il Risarcimento del danno spetta al danneggiato diretto dall’emotrasfusione, per il danno a lui proprio,ma anche ai suoi familiari o eredi, per il loro peggioramento della qualità della vita, e, ancor più, per l’ipotesi di morte del loro congiunto che ha ricevuto l’emotrasfusione contagiosa.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per chiunque abbia contratto una malattia a seguito di una trasfusione di sangue infetto è di cinque anni.
Diversi sono i casi risolti negli anni dallo Studio Legale Vignera in materia di risarcimento danni a favore dei soggetti che abbiano contratto danni irreversibili in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto e/o suoi derivati, oltreché a favore dei loro familiari, sia in vita che a seguito della morte del loro stretto congiunto.
In ordine a questi casi si vedano le sezioni “DICONO di NOI” e “ALTRI CASI RISOLTI”.