Lo Studio Legale Vignera assicura ai propri Clienti anche assistenza in alcune attività specifiche del settore e del diritto bancario.
Nello specifico assiste i propri Clienti nelle attività:
- di ripianamento delle loro esposizioni debitorie bancarie, proponendo all’istituto bancario una soluzione transattiva volta ad estinguere l’esposizione debitoria;
- di esame e valutazione di eventuali ipotesi di “anatocismo bancario”, al fine di ottenerne il risarcimento.
Esso, ove ricorra, è una forma di usura.
Lo Studio Legale Vignera assiste i propri Clienti attraverso degli esperti contabili che controllaNO i documenti dei loro conti edei loro contratti finanziari (leasing, mutui, etc.), e in caso si riscontrasse l’anatocismo diffidare la banca per la restituzione del denaro.
Ove si riscontri anatocismo la banca verrà diffidata alla restituzione del danaro. Se non adempirà spontaneamente ci si rivolgerà alla Giustizia.
E’ possibile inoltre rinvenire casi in cui il correntista, avendo avuto scopertura di conto corrente (con saldo negativo) hanno pagato interessi trimestrali. Ciò è illegittimo e le somme incamerate dalla banca possono essere recuperate.
Tale richiesta non riguarda quei soggetti che hanno avuto mutui o prestiti senza aver avuto scoperti di conto corrente.
In caso di decreto ingiuntivo ricevuto dalla banca,il Cliente può proporre opposizione allo stesso entro 40 giorni dalla notifica, richiedendo in via riconvenzionale il rimborso degli interessi illegittimi allorquando questi siano stati calcolati in maniera illegittima, quindi anatocistica.
È importante conservare tutti gli estratti conto ricevuti dalla banca ed il relativo contratto, poiché la banca, in caso di smarrimento dei documenti,fornisce al correntista solo gli ultimi 10 anni della documentazione relativa al rapportobancario. La documentazione completa è necessaria sia per avviare la causa e sia per ottenere somme più cospicue,in quanto più si torna indietro nel tempo con il ricalcolo e maggiori sono gli interessi da recuperare.
La domanda interrompe i termini prescrizionali che si compiono decorsi 10 anni dalla chiusura del conto corrente. Ed è legittima, nel nostro ordinamento, la richiesta di ricalcolo fin dagli inizi del rapporto di conto corrente (dal 1942 in poi), trattandosi di rapporto continuativo.