Nell’ambito di questioni ereditarie e successorie, con competenza e professionalità, lo studio garantisce assistenza e consulenza, stragiudiziale e giudiziale. In particolare per :
- divisione di beni in comunione
- controversie ereditarie
- impugnazione di testamenti
- lesione di quote legittime
- donazioni fittizie
- revoca donazioni
- redazione di dichiarazioni di successione complesse.
L’APERTURA DELLA SUCCESSIONE E LA CHIAMATA ALL’EREDITA’
La fase relativa all’apertura della successione è molto delicata e va seguita con attenzione.
In particolare, eventuali dubbi circa la presenza di debiti ereditari dovrebbero indurre i chiamati all’eredità a molta prudenza nell accettazione sic et simpliciter dell eredità, ancor più allorchè i medesimi si trovino nel possesso del patrimonio relitto.
Siccome il codice civile non prevede soltanto l’accettazione espressa dell’eredità, spesso un chiamato all’eredità potrebbe ritrovarsi nella posizione di erede, magari di una eredità passiva, senza aver compiuto un formale atto di accettazione, trovandosi a dover rispondere dei debiti del defunto.
LA DIVISIONE EREDITARIA
Ove in seguito all’apertura della successione vi siano più eredi istituiti per testamento o per legge sarà opportuno procedere alla divisione.
Una celere divisione ereditaria è utile anche a fini pratici e gestionali.
Ove i coeredi non si trovino d’accordo sui beni e diritti da assegnare sarà sempre possibile attivare la divisione giudiziale, fatte salve disposizioni contrarie del testatore.
Il diritto a domandare la divisione non può limitarsi se non per i cinque anni successivi all’apertura della successione.
Lo Studio si occupa di gestire, sia, la divisione amichevole o contrattuale, sia, quanto questa sia impraticabile in caso di disaccordo tra i coeredi, la divisione giudiziale.
IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO E AZIONE DI RIDUZIONE
Di certo un testamento redatto da un proprio congiunto o amico spesso può non essere esente da vizi, formali e non, o da violazioni dei diritti di legittima.
Lo Studio Legale Vignera mette a disposizione la propria competenza al fine di valutare la presenza di vizi o di disposizioni testamentarie nulle o annullabili, per così impugnare il testamento.
L’impugnazione del testamento può avvenire, oltreché per contestare la sua stessa validità, anche per vizi minori tra cui la violazione di legittima, etc.
I legittimari sono stretti congiunti del defunto a cui la legge riserva una quota (di legittima per l’appunto) del patrimonio ereditario che, laddove violata, consente all’erede danneggiato di recuperarla, attraverso la cosiddetta azione di riduzione testamentaria.
L’azione di riduzione è attivabile anche avverso delle donazioni eccedenti la quota disponibile.